Questi i riferimenti normativi precisi. L'art. 24 del decreto ha esteso il divieto di fumo al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.

Una manovra che ha portato gli esperti ad interrogarsi soprattutto circa le modalità attuative del divieto, considerando le inevitabili difficoltà pratiche di accertamento della violazione, in particolare quando il veicolo è in movimento.

Il 4 febbraio è intervenuta una Circolare del Ministero della Salute a dettare indicazioni interpretative e attuative sui divieti: il dicastero ha chiarito che il divieto ha la finalità di tutelare i minori e il nascituro dal fumo passivo.

In particolare, "si intende evitare che il minore di anni diciotto o la donna in stato di gravidanza, in un ambiente ristretto quale è l'autoveicolo, respirino il fumo consumato da altri (sia il fumo prodotto dalla combustione della sigaretta, sia quello che è stato prima inalato e successivamente espirato dai fumatori)".

La Circolare rammenta inoltre che è già previsto il divieto di fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, nelle metropolitane, nei treni, nelle sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, auto-filotranviarie e portuali-marittime.

Le sanzioni vanno dai 55 ai 110 euro.