Qualora fosse accertata l’esistenza di squilibri finanziari, poiché l’Ente interessato non è riuscito ad adottare le necessarie misure di ripristino, sarà avviata la procedura di scioglimento del civico consesso ai sensi dell’art. 141, comma 2 del TUEL, così come richiamato dall’art. 193, comma 4.

Il comunicato è della Prefettura di Brescia.