E' stata pubblicata ieri ordinanza sindacale n.174, che prende atto delle nuove disposizioni nazionali e regionali, nella quale sono contenute le seguenti prescrizioni:

🔸Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 18.00 con la sola consumazione al tavolo, essendo esclusa ogni altra modalità, sia all’interno che all’esterno dei locali, e con un massimo di quattro persone per tavolo, (salvo che siano tutti conviventi);

 

🔸Deve essere osservato l’obbligo del servizio al tavolo oppure, in alternativa, l’asporto da parte del cliente, dei prodotti da consumare dal banco fino al posto a sedere;

 

🔸Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.

 

🔸L'attività di ristorazione con consegna a domicilio deve avvenire entro le ore 23,00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, avendo cura di dotarsi di rigidi protocolli di sicurezza anti-contagio, da comunicarsi preventivamente al Comune di Salò, e di adeguati strumenti di protezione individuale, nonché di osservare idonee pratiche di igiene, secondo un livello di cautele

 

rapportato ad una situazione almeno di quarantena precauzionale;

 

🔸La ristorazione con asporto o con modalità drive - through resta consentita fino alle ore 23, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: A tale fine è fatto obbligo ai gestori dell’attività di ristorazione di programmare l’attività al fine di garantire il rispetto da parte dei clienti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 ovvero che dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

 

🔸È fatto inoltre obbligo sia per gli esercenti attività di commercio al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

 

a) di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

 

b) adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti

 

🔸È vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00;

 

🔸Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “H24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura

 

non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;

 

🔸È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;

 

🔸È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.