“Il gruppo “Gavardo Rinasce” il 12 ottobre 2012 (comunicazione prot. n. 16446)  (IMMAGINIAMO CHE IL SEGRETARIO COMUNALE DI GAVARDO OMAR GOZZOLI INTENDESSE SCRIVERE NELLA SUA PRECISAZIONE 2015 E NON CERTO 2012!!!: ndr) ha richiesto l’annullamento in autotutela della determinazione di aggiudicazione della vendita della farmacia di Soprazocco.

Aggiudicatario dell’asta pubblica è risultato il Dottor Natale Pasini, consigliere comunale del gruppo “Voglia di Futuro” (maggioranza) con un’offerta di 843.808,24 euro.

I concorrenti in gara erano tre. Lo scarto tra il primo ed il secondo classificato è risultato di 60.689,24 euro, mentre l’aumento, rispetto alla base d’asta, si è attestato a 207.384,24 euro.

Il gruppo “Gavardo Rinasce” invoca l’applicazione dell’articolo 1471 del Codice civile, norma rubricata “divieti speciali di comprare”.

In particolare, il gruppo di opposizione chiede l’attivazione della norma nella parte in cui prevede che non possano essere compratori “nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura […]”.

A parere del gruppo “Gavardo Rinasce” il Dottor Pasini, in quanto componente del consiglio comunale, rientrerebbe nell’ambito soggettivo dell’articolo 1471 è, pertanto, non potrebbe acquistare la farmacia.

L’obiezione è certamente ben argomentata, ma chi scrive si permette di non condividerla.

L’articolo 1471 del Codice civile vieta agli “amministratori dei beni” delle pubbliche amministrazioni di acquistare “i beni affidati alla loro cura”.

La violazione del divieto è sanzionata con la nullità del contratto d’acquisto.

Per delimitare l’ambito soggettivo d’applicazione dell’articolo 1471 è necessario stabilire chi siano, all’interno dell’organizzazione di un comune (e del comune di Gavardo in particolare), gli “amministratori dei beni” e quali i “beni affidati alla loro cura”.

Dopo le riforme “Bassanini” degli anni novanta e l’approvazione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, d.lgs. 267/2000), il consiglio comunale svolge esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico sull’ente locale.

L’assemblea consiliare si occupa solo dei provvedimenti elencati, in modo tassativo, dall’articolo 42 del TUEL o attribuiti alla sua competenza da altre specifiche disposizioni di legge (assai poche in verità).

In estrema sintesi, si potrebbe dire che il consiglio comunale definisce le “politiche generali” di amministrazione dell’ente.

Tutti gli atti gestionali, necessari per concretizzare le scelte politiche, sono di esclusiva competenza dei dirigenti in forza del principio di netta separazione tra “sfera politica” e “sfera gestionale” espresso chiaramente dall’articolo 107 del citato TUEL.

In tale contesto normativo, il consigliere comunale non può certo essere ritenuto  “amministratore dei beni del comune” e nemmeno possono essere individuati “beni affidati alla sua cura” come invece richiesto dall’articolo 1471 del Codice civile.

Gli amministratori dei beni dal comune sono i dirigenti, oppure i funzionari responsabili d’area come nel caso di Gavardo, comune privo di personale di qualifica dirigenziale. Ed infatti sono proprio questi che si occupano della “cura” del patrimonio dell’ente. 

L’articolo 107 del TUEL è chiaro. Sono i dirigenti gli unici responsabili delle gare, anche di vendita, e dei relativi contratti. Sono i dirigenti che amministrano e curano i beni del comune.

Si badi che il principio della separazione tra “attività politica di indirizzo” e “compiti gestionali” non è cosa di poco conto.

Tale assunto è stato definito dal supremo Giudice delle Leggi “principio di carattere generale che trova fondamento nell’articolo 97 della Costituzione” (cfr. Corte Costituzionale 3 maggio 2013 sentenza n. 81).

La giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere illegittimi i provvedimenti a contenuto gestionale assunti da organi politici che secondo l’ordinamento competono ai  dirigenti (cfr. per tutte si veda la sentenza n. 1775 del 27 marzo 2013 del Consiglio di Stato).

Pertanto, ai soli dirigenti oggi può applicarsi il divieto di cui all’articolo 1471 del Codice civile.

Divieto che, al contrario, non si applica ai consiglieri comunali perché questi non sono, e non possono essere, amministratori di beni del comune ed in nessun caso è possibile ipotizzare che beni pubblici siano affidati alla loro cura.

Riguardo al caso specifico della farmacia di Soprazocco, già gestita dalla società Farmacia Comunale Srl, l’articolo 42 del TUEL ha imposto l’intervento preliminare del consiglio comunale in quanto la lettera e) della norma attribuisce proprio all’assemblea consiliare il compito di definire le scelte politiche di fondo in merito a “organizzazione dei pubblici servizi” e “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”. 

Il consiglio si è espresso con le deliberazioni nn. 17 e 28 del 2015.

In tali occasioni, il consiglio è stato chiamato ad esprimersi su due quesiti di rilevante valenza politica: mantenere o liquidare la quota di proprietà comunale nella società; vendere o non vendere l’autorizzazione all’esercizio del servizio di farmacia. 

Segnalo che il Dottor Pasini non ha partecipato ai lavori assembleari, né alla discussione né alla votazione, quando il consiglio è stato chiamato ad assumere tali decisioni. 

Le operazioni gestionali che hanno permesso l’attuazione delle scelte politiche varate dal consiglio, esulavano dalla competenza del collegio e dei suoi componenti:

il valore di vendita è stato fissato da un esperto professionista, il Ragionier Carlo Valetti, commercialista.

la procedura di gara è stata organizzata e gestita dal sottoscritto, assicurando alla stessa la massima pubblicità (la pubblicazione, capillare, è durata per novanta giorni).

Pertanto, non ritengo sussistano le condizioni di cui all’articolo 21-nonies della legge 241/1990 e smi per provvedere all’annullamento della mia determinazione n. 272/2015. 

In ogni caso, preciso che l’acquisto della farmacia da parte del Dottor Pasini si formalizzerà solo con atto pubblico rogato da un Notaio di fiducia dell’acquirente.

Considerato che il Codice civile sanziona con la “nullità” l’acquisto svolto in violazione del divieto di cui all’articolo 1471, sono certo che il Notaio avrà cura di verificare con assoluta attenzione la bontà di quanto sopra a tutela del proprio cliente.

Concludo, precisando che ad oggi i concorrenti classificati al secondo ed al terzo posto non hanno sollevato alcuna obiezione in merito allo svolgimento della gara ed all’aggiudicazione.

Tali concorrenti sono i soli legittimati ad impugnare la determinazione d’aggiudicazione (trasmessa loro via PEC in data 8 ottobre 2015).

Infine, preso atto che il gruppo “Gavardo Rinasce” ha inoltrato la richiesta di annullamento anche a Sua Eccellenza il Prefetto, invio la presente per conoscenza alla Prefettura di Brescia, Ufficio Territoriale del Governo”.